Uno degli elementi più utilizzati per garantire la sicurezza della nostra casa o del posto di lavoro sono le telecamere di sicurezza. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che le registrazioni di terzi sono limitate dalla legge e possono comportare sanzioni, quindi è importante conoscere questi limiti.
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È importante sapere che tipo di immagini possiamo e non possiamo registrare e per quanto tempo è consentito conservarle. Queste questioni sono regolate sia dalla Legge 5/2014 sulla sicurezza privata che dalla Legge sulla Protezione dei Dati 7/2021.
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Cosa regola la Legge sulla Sicurezza Privata?
Innanzitutto, devi essere a conoscenza degli aspetti fondamentali che regola la Legge sulla Sicurezza Privata. Questa normativa si applica a persone fisiche e aziende di sicurezza privata, nonché alle agenzie investigative private.

Ricordiamo che, sebbene le forze e gli organi di sicurezza dello Stato siano i principali responsabili della protezione dei cittadini, questi hanno il diritto di stipulare servizi privati aggiuntivi per aumentare la sicurezza nella propria attività.
Questa normativa, tuttavia, specifica che la sicurezza privata è complementare e subordinata alla sicurezza pubblica.
Dall'approvazione di questa Legge, gli investigatori privati hanno l'obbligo di documentare per iscritto gli incarichi tramite un contratto, nonché il dovere di non condividere informazioni se non con i clienti o con gli organi giudiziari e di polizia ogni volta che lo richiedono.

Dette informazioni devono essere conservate per 5 anni, mentre le immagini devono essere distrutte 1 anno dopo essere state scattate, a meno che non siano necessarie per un'indagine giudiziaria.
Inoltre, è vietato utilizzare servizi o materiali tecnici che "violino il diritto alla privacy, all'immagine o al segreto delle comunicazioni". Questo punto può sembrare secondario, ma è cruciale.
Le aziende di sicurezza privata possono essere assunte per lavori di sorveglianza in centri di detenzione pubblici per stranieri, carceri, ecc., sempre sotto la supervisione delle forze di sicurezza dello Stato.
D'altra parte, l'investigazione privata può essere svolta solo dalle agenzie investigative, non da questo tipo di aziende.

Queste sono le principali novità introdotte dalla legge sulla sicurezza privata 5/2014, sebbene la sua regolamentazione vada ben oltre.
Modifica dell'articolo 69 della Legge 5/2014
Fino ad ora, l'Articolo 69 della Legge sulla Sicurezza Privata faceva riferimento alle Misure cautelari. Nello specifico, indicava quanto segue:
- Una volta avviato il procedimento sanzionatorio, l'organo che ne ha disposto l'avvio può adottare le misure cautelari necessarie per garantirne la corretta istruzione, nonché per impedire la prosecuzione della violazione o assicurare il pagamento della sanzione.
- Tali misure, che devono essere coerenti con la natura della presunta infrazione e proporzionate alla sua gravità, possono consistere in:
- a) Il sequestro o la sigillatura di veicoli, armi, materiale o attrezzature vietate, non approvate o che siano pericolose o dannose, nonché degli strumenti e degli effetti dell'infrazione.
- b) Il ritiro preventivo delle autorizzazioni, qualifiche, permessi o licenze, o la sospensione, se del caso, dell'efficacia delle dichiarazioni responsabili.
- c) La sospensione della qualifica del personale di sicurezza privata e, se del caso, la trattazione del procedimento per il suo rilascio, per tutta la durata dell'istruttoria per infrazioni gravi o molto gravi in materia di sicurezza privata.
- L'autorizzazione e la trattazione indicate possono essere sospese anche fino alla conclusione del procedimento per reati a carico di detto personale.
Le misure cautelari previste alle lettere b) e c) del comma precedente non possono durare più di un anno.
Con la modifica della nuova Legge sulla Protezione dei Dati, sono stati aggiunti due nuovi commi a questo articolo 69, che ne ha modificato la rubrica inRegime giuridico. Il nuovo testo indica quanto segue:
- "1. L'esercizio del potere sanzionatorio in materia di sicurezza privata sarà disciplinato da quanto previsto dalla Legge 39/2015, del 1° ottobre, sul Procedimento Amministrativo Comune delle Pubbliche Amministrazioni, dalla Legge 40/2015, del 1° ottobre, sul Regime Giuridico del Settore Pubblico e dalle relative disposizioni di attuazione, fatte salve le specialità regolate in questo titolo.
- 2. Il procedimento si prescriverà dopo sei mesi dalla sua apertura senza che la risoluzione sia stata notificata, tenendo tuttavia conto nel calcolo delle eventuali sospensioni dovute a cause imputabili all'interessato o della sospensione che debba essere concordata per l'esistenza di un procedimento penale, quando sussistano identità di soggetto, fatto e fondamento, fino alla sua conclusione.
Punti chiave della Legge sulla Protezione dei Dati: videosorveglianza e registrazioni
I nuovi commi fanno riferimento al potere sanzionatorio in materia di sicurezza privata, specificamente in caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti. L'obiettivo è attribuire maggiore responsabilità alle persone che hanno accesso ai dati personali.
Ciò riguarda i sistemi di videosorveglianza, poiché ci sono limiti nel trattamento delle immagini acquisite. I privati cittadini devono essere consapevoli che le registrazioni possono essere conservate per un periodo massimo di 30 giorni, che si riduce a 15 per gli istituti di credito.
Eccezionalmente, possono essere conservate più a lungo in caso siano richieste da un'indagine giudiziaria, ma dovranno essere cancellate una volta che siano state consegnate all'autorità competente.
Esiste anche un limite legale per motivi di privacy, quindi negli spazi pubblici è totalmente vietato registrare salvo che per motivi di sicurezza e previa informazione alle persone che accedono che potrebbero essere registrate.